Lo scorso 19 Gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato il decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio, attuando così l’art. 16 della legge n. 247/2012.
Quali le novità?
Innanzitutto, i nominativi dei difensori d’ufficio verranno riuniti in un unico elenco nazionale, predisposto ed aggiornato ogni 3 mesi dal CNF, il quale andrà, così, a sostituire le liste fino ad oggi tenute presso ogni Consiglio dell’Ordine circondariale.
A cambiare sono, altresì, le condizioni per l’inserimento in tale elenco. È, infatti, richiesta la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di un esame finale;
2) iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli avvocati e comprovata esperienza professionale in materia penale;
3) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.
La domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine circondariale di appartenenza, che provvederà a trasmetterla, unitamente ad un proprio parere, al CNF.
Un’altra novità concerne la previsione di due specifiche condizioni per poter continuare ad essere iscritti nell’elenco. In particolare, sarà necessario non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento e dimostrare l’esercizio continuativo di attività nel settore penale. A tal fine, l’interessato avrà l’onere di presentare al Consiglio dell’Ordine una documentazione comprovante la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
Assolutamente da non sottovalutare la conseguenza del mancato adempimento di tale onere: la cancellazione d’ufficio dall’elenco nazionale.
In via transitoria, il decreto legislativo prevede l’automatica iscrizione nell’elenco nazionale degli avvocati attualmente iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio predisposte dai Consigli dell’Ordine. Essi, tuttavia, alla scadenza di un anno dalla entrata in vigore del decreto avranno l’onere di presentare la documentazione attestante le due condizioni per la permanenza nell’elenco.
Infine, un’ultima modifica riguarda la nomina dei difensori d’ufficio.
In base al nuovo art. 97, co.2 c.p.p., i Consigli dell’Ordine di ciascun distretto di Corte d’Appello, previa predisposizione di un elenco di avvocati iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale, da un lato, continueranno a fornire, mediante un apposito ufficio centralizzato, all’autorità procedente i nominativi dei difensori d’ufficio; dall’altro, tuttavia, non fisseranno più i criteri generali per la designazione di quest’ultimi. Spetterà, infatti, al CNF dettarli con cadenza annuale,  sulla base della prossimità alla sede del procedimento e alla reperibilità.

Avv. Elisabetta Guarnieri

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