Il d.l. 132/14 convertito con L. 162/14 all’art. 18 ha introdotto una serie di modifiche, anche, alla fase iniziale delle procedure esecutive mobiliari.

In particolare, mentre la previgente normativa imponeva all’ufficiale giudiziario di  depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione forzata il pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto, le nuove disposizioni impongono all’ufficiale giudiziario di consegnare detti atti al creditore. Sarà quest’ultimo a dover depositare, entro il termine di quindici giorni, in cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dei suddetti atti, pena l’inefficacia del pignoramento.

Il citato decreto all’art. 19 ha, altresì, introdotto la disciplina specifica dell’espropriazione forzata su autoveicoli: nel codice di rito è stato, infatti, introdotto l‘art. 521 bis c.p.c. rubricato “pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi“.

In allegato, si propongono alcune slides che illustrano le novità introdotte dal D.L. 132/14 nell’esecuzione forzata mobiliare e un modello di atto di pignoramento di autoveicoli.

Clicca QUI per le slides

Clicca QUI per il modello di atto di pignoramento di autoveicoli.