In data 15 dicembre 2014 è entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato e il praticante avvocato sono tenuti ad osservare in via generale e, in particolare, nei loro rapporti con i clienti, con la controparte, con i colleghi e con gli altri professionisti.
Le principali novità hanno per oggetto la struttura interna del codice, leggermente diversa dalla previgente, la tipizzazione delle condotte e la modifica del sistema sanzionatorio.
Quanto alla struttura, vi è un’inversione rispetto al previgente codice del 1997 tra il titolo II “rapporti con i colleghi” ed il titolo III “rapporti con il cliente e la parte assistita”: il nuovo codice privilegia, infatti, i rapporti degli avvocati con i cittadini, siano essi clienti o parti assistite, al fine di sottolineare la responsabilità ed il rilievo sociale della professione forense.

Quanto agli illeciti disciplinari, il nuovo Codice indica, ad eccezione dei principi generali di cui al Titolo I, per ogni singolo dovere e relativa violazione una specifica sanzione, che deve essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa.
L’illecito disciplinare viene, dunque, per quanto possibile, tipizzato, così come imposto dall’art. 3 l. 247/12, tuttavia il suo contenuto può essere ricostruito anche sulla base delle disposizioni che esprimono concetti e principi generali.

Per scaricare il testo del codice deontologico clicca QUI