Care Colleghe e cari Colleghi,

in data 09/02/15 è entrata in vigore l’obbligatorietà della N. A.

L’art. 3 della legge 162/14 così dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Questa novità normativa può rappresentare un’occasione per l’avvocatura di guadagnare nuovi ambiti professionali, soprattutto in un periodo di grave crisi come quello attuale. Riteniamo quindi importante che ciascuno di noi faccia proprio questo strumento, sfruttandone al massimo le indubbie potenzialità.

La n.a. era parte del D.l. n.132/14, convertito in legge 162/14, contenente misure in tema di “degiurisdizionalizzazione”; trattasi quindi di istituto al di fuori della giurisdizione in senso stretto e  tuttavia essa è di esclusiva competenza degli avvocati iscritti ad albi.

Tale riserva di competenza, immediatamente contestata da altre categorie professionali che hanno intuito le potenzialità dell’istituto, costituisce probabilmente la prima zona franca, per la nostra categoria, al di fuori della giurisdizione.

Questo concetto, che probabilmente noi stessi fatichiamo a metabolizzare, ha una portata potenzialmente rivoluzionaria, soprattutto in virtù dell’estrema duttilità del mezzo.

E’ comunque vero che la normativa presenta molte criticità, oltre a sollevare non facili problemi interpretativi e di coordinamento con altre norme ed istituti (si pensi ad esempio alle sovrapposizione in materia di mediazione obbligatoria, alle problematiche in materia di famiglia ecc.).    

Ferme restando le nostre critiche nei confronti di ogni forma di obbligatorietà applicata ad istituti di risoluzione alternativa alle controversie, riteniamo che lo strumento, oggi legislativamente normato, della N.A. debba essere ben conosciuto ed approfondito dai colleghi.

E’ quindi nella consapevolezza,comunque, dell’importanza di questo nuovo istituto, pur con tutti i limiti  e le difficoltà interpretative che lo connotano, dovute anche alla lacunosità del dettato normativo, che il Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ha ritenuto di mettere a disposizione del Foro le prime riflessioni, nonché i modelli applicativi, frutto della discussione ed elaborazione di un gruppo di Colleghi che hanno volenterosamente speso la propria disponibilità e competenza.

Il Sindacato Avvocati Firenze e Toscana ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito con impegno, costanza e dedizione, allo studio e all’elaborazione del materiale. Un particolare ringraziamento è rivolto ai colleghi: Andrea Bizzeti, Chiara Canovaro, Massimo Capialbi, Susanna Caro, Stefano Ciambotti, Lorenzo Cirri, Laura Gasparini, Lapo Mariani, Alessandro Mori, Serena Moroni, Patrizia Palazzolo, Claudia Piccardi, Urbano Rosa, Francesco Samà, Giulia Tamburini, Roberto Visciola.


RIFLESSIONI E CONTRIBUTI

pdf-icon 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 pdf-icon 2 – PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI INFORMATIVA– LIBERATORIA E CONVENZIONE PER I COMPENSI
 pdf-icon 3 – PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI LETTERA DI INVITO E DI UN MODELLO DI CONVENZIONE
 pdf-icon 4 – STUDIO DEI REQUISITI MINIMI CON RIFERIMENTO AL CONTENUTODELL’ACCORDO O DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO STESSO
 pdf-icon 5 – INDIVIDUAZIONE DI REGOLE DEONTOLOGICHE SPECIFICHEDA SEGUIRE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE