La legge 27.2.2015 n. 18, entrata in vigore il 19.3.2015, ha modificato la c.d legge Vassalli (legge 117/1988) in tema di “risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.
Cosa cambia?
Sotto il profilo della responsabilità, i magistrati saranno chiamati a rispondere per il danno ingiusto provocato da un comportamento, un atto o provvedimento giudiziario da loro posto in essere con dolo o colpa grave durante l’esercizio delle funzioni ovvero nel caso di diniego di giustizia. Il magistrato, tuttavia, non potrà essere ritenuto responsabile per l’attività di interpretazione di norme di diritto né per quella di valutazione del fatto e delle prove, salvo nei casi precisati dalla legge.
I magistrati saranno ritenuti, inoltre, responsabili per colpa grave nel caso di manifesta violazione della legge e del diritto dell’Unione Europea ovvero nel caso di affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero, al contrario, qualora vi sia la negazione di un fatto la cui esistenza risulti in modo incontrastabile dagli atti del giudizio.
Il magistrato rimarrà, comunque, responsabile per i fatti costituenti reato commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l’esercizio dell’azione, questa potrà essere esercitata soltanto dopo aver esperito i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari; in ogni caso, l’azione è esperibile quando non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento o quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
La domanda di risarcimento del danno dovrà essere proposta a pena di decadenza entro tre anni e non sarà più soggetta al c.d. filtro di ammissibilità della domanda, di cui all’oggi abrogato art. 5 della legge 117/1988.
Il legittimato passivo sarà sempre lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale avrà l’obbligo di rivalsa nei confronti del magistrato. La misura della rivalsa sarà pari alla metà dell’annualità dello stipendio del magistrato (e non più di un terzo come previsto dalla previgente disciplina).

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