Il potere dell’avvocato di attestare la conformità degli atti processuali è stato, per la prima volta, disciplinato con d.l. 90/14 “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“.
La novella ha introdotto, dopo il comma 9 del d.l. 179/12, il comma 9 bis che, al secondo capoverso, dispone che il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti dello stesso (contenuti nei fascicoli informatici) e attestare la conformità delle copie estratte dai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Si trattava di un potere, comunque, limitato poiché l’avvocato poteva attestare la conformità dei duplicati e delle copie analogiche o informatiche, dei soli atti processuali presenti nei fascicoli informatici, rimanendo escluso il potere di attestazione di conformità delle copie di atti processuali non presenti in tale fascicolo.
Detto potere è stato ampliato con la modifica dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive con d.l. 132/14, con cui è stato riconosciuto all’avvocato il potere di attestare la conformità delle copie informatiche degli atti di pignoramento, dei precetti e dei titoli (evidentemente formati su supporto analogico), sempre però con il limite, “ai soli fini dell’iscrizione a ruolo“.
Infine il recente d.l. 83/15, convertito con l. 132/15, ha aggiunto l’art. 16 decies al d.l. 179/12 che prevede il potere si attestazione di conformità dell’avvocato quando deposita con modalità telematiche la copia informatica  di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice che detiene in originale o in copia conforme.
Quanto alle modalità di attestazione, contenute nel nuovo art. 16 undecies del d.l. 179/12 (modificato dal d.l. 83/15), possono essere così esplicitate:

  • se la conformità è apposta su una copia analogica l’attestazione deve essere contenuta in calce o a margine o anche su foglio sperato purché materialmente congiunto alla copia stessa;
  • se la conformità è apposta su una copia informatica l’attestazione è apposta sullo stesso documento informatico;
  • se la copia informatica è destinata alla notifica l’attestazione è apposta nella relata.

Tuttavia, la norma precisa che, se la conformità è apposta su una copia informatica, l’attestazione potrebbe essere apposta anche su foglio separato; ma questa alternativa pare al momento inoperabile in attesa delle specifiche tecniche del ministero che dovranno indicare le modalità dirette all’individuazione della copia cui l’attestazione si riferisce.

La frammentarietà delle disposizioni sta dilagando e per gli operatori del diritto e per gli utenti sempre maggiore è l’esigenza di omogeneità e di completamento del processo civile telematico, diretto a giungere l’obiettivo posto alla base delle scelte legislative: semplificazione e efficienza degli uffici giudiziari; obiettivo a cui l’avvocatura ha sempre collaborato, dando prova di averne piene e alte capacità.