Gentilissime colleghe, Cari colleghi,

riteniamo corretto e doveroso fare chiarezza in merito al comunicato diffuso dall’associazione Avvocatura Indipendente con mail del 10 luglio 2019 nel quale si legge che la Commissione elettorale avrebbe riconosciuto la legittimità delle candidature dei Colleghi Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi.

Orbene, ad onor del vero occorre precisare che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, la Commissione elettorale ha ritenuto, con articolata e più che esauriente motivazione che Vi invitiamo a leggere (link), che anche per i candidati Gambogi e Gaviraghi opera il divieto del terzo mandato consiliare consecutivo (come affermato sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale) perché non si applica alla loro posizione la previsione legislativa secondo cui “dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto”.

La commissione elettorale, infatti, ha correttamente evidenziato che le ragioni esposte dai colleghi di Avvocatura Indipendente si fondano su un’interpretazione della norma palesemente aberrante, poiché basata sul mero tenore letterale della stessa la quale, parlando di due anni, in realtà intende la metà della durata del mandato ordinario, come ha espressamente chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.32781/2018 (pagina 15, paragrafo 31).

Orbene, la difesa dei consiglieri Gambogi e Gaviraghi è interamente basata sul fatto che i mandati precedenti alla Legge 247/2012 erano biennali e, nella consiliatura 2012/2013, i due colleghi si erano dimessi dalla carica prima della sua scadenza (prorogata ex lege al 31/12/2014). A loro dire ciò sarebbe sufficiente ad impedire l’applicazione del divieto del terzo mandato.

Un’interpretazione francamente capziosa che tradisce palesemente la ratio della norma: rimane, infatti, che gli allora Consiglieri Gambogi e Gaviraghi avevano già svolto l’incarico consiliare per ben oltre la metà della durata del mandato stesso e che gli stessi sono stati ininterrottamente in carica dal lontano 2000!

La candidatura di Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi in realtà, lungi dall’essere stata dichiarata legittima, è stata ammessa dalla commissione elettorale soltanto allo scopo di salvaguardare il diritto all’elettorato passivo e attivo, poiché questo non preclude comunque una “completa valutazione a cognizione piena, nella sede giurisdizionale propria, delle eventuali impugnative che dovessero essere svolte”.

La stessa lettura delle motivazioni della sentenza n.173/2019 della Corte Costituzionale sconfessa, senza dubbio alcuno, quanto erroneamente sostenuto nel comunicato di Avvocatura Indipendente del 10 luglio u.s., è proprio in virtù di detta sentenza, infatti, che i colleghi Gaviraghi e Gambogi sono ineleggibili.

Al di là di questo, ci preme sottolineare come il Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana da sempre ha combattuto e combatta una battaglia per il rinnovamento necessario dei colleghi che vadano a ricoprire, nel caso specifico, la carica di consiglieri. Tale concetto è sempre stato espresso nei nostri documenti, anche a livello nazionale, ed è contenuto nel nostro stesso statuto.

Ricordiamo che l’Associazione Nazionale Forense, cui il Sindacato aderisce, è anche intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale per sostenere la piena legittimità della norma impugnata dal Consiglio Nazionale Forense.

Proprio nella citata sentenza la Corte costituzionale, tra le varie motivazioni, pone l’accento sulla necessità di un fisiologico ricambio all’interno degli ordini forensi che valorizzi le condizioni di uguaglianza che l’art. 51 della Costituzione pone alla base dell’accesso alle cariche elettive ed impedisca la cristallizzazione delle forme di rappresentanza, “uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due o più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre”.

Riteniamo che certi sterili formalismi non possano eludere tali sacrosanti principi, soprattutto laddove si tratti di colleghi che, si ripete, hanno svolto il ruolo di consiglieri ininterrottamente per quasi vent’anni.

Purtroppo le candidature in oggetto avranno l’unico prevedibile effetto di generare un contenzioso che rischierà di ingessare l’azione del futuro COA. Duole, quindi, dover riconoscere come le parole della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che hanno duramente apostrofato la nostra categoria, trovino la loro più lampante conferma nei comportamenti irresponsabili adottati negli ultimi mesi da una parte dell’avvocatura istituzionale, comportamenti ben lungi dall’incarnare quello “spirito di servizio” troppo spesso inopportunamente invocato.

Un caro saluto.

Il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana