Gentilissimi Colleghe e Colleghi,

in continuum con le altre informazioni di carattere previdenziale/assistenziale che via via cerchiamo di fornirvi, vorremmo stavolta fare il punto su un istituto che può incidere in maniera positiva sulla nostra pensione, ma che sovente viene dimenticato stante anche la scarna informazione che gli viene riservata.

Ci riferiamo al c.d. “contributo modulare volontario” che, oltre ad essere trascurato perché poco conosciuto, non riscuote simpatia perché comporta un ulteriore esborso contributivo, ancorché volontario, da corrispondere alla Cassa di previdenza, oltre ai contributi obbligatori che periodicamente andiamo a versare.
Brevemente qui di seguito ricordiamo in cosa consiste, evidenziando come l’incremento pensionistico che detto contributo aggiuntivo su base volontaria può assicurare, comporti molti più vantaggi di quanto erroneamente si possa credere.
Il contributo volontario modulare è quel contributo che gli iscritti alla Cassa, avvocati e i praticanti abilitati, possono decidere di pagare anno per anno al fine di incrementare il proprio trattamento pensionistico.

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di base (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, superstiti) l’iscritto infatti riceverà due quote di pensione confluenti in un unico trattamento:
• una quota reddituale maturata attraverso il versamento dei contributi soggettivi obbligatori;
• una quota contributiva maturata attraverso il versamento dei contributi facoltativi modulari.

In particolare, dal 1 gennaio 2013 è possibile scegliere di versare una contribuzione aggiuntiva (a quella soggettiva obbligatoria) variabile tra l’1%, fino ad arrivare alla misura massima del 9% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, potendolo dedurre dal proprio reddito IRPEF (con esclusione dei colleghi che aderiscono al c.d. regime forfettario o flat tax).
Questa aliquota è dunque calcolata sul reddito professionale netto entro il tetto pensionabile e la scelta della percentuale deve essere effettuata al momento della compilazione del modello 5. All’atto della compilazione infatti il modulo evidenzia con una particolare colorazione tale facoltà affinché l’iscritto possa aderire o rinunciare.

E’ importante specificare che la percentuale di contributo volontario modulare scelta dall’iscritto potrà essere rettificata di anno in anno in base alle proprie disponibilità ed esigenze. Oltre a questo, se l’iscritto, una volta esercitata l’opzione, volesse successivamente modificarla in misura maggiore o minore rispetto alla somma che ha dichiarato, o non versarla affatto, potrà farlo liberamente. Il contributo rimane infatti volontario e nessuna sanzione è prevista per il mancato pagamento. Per questo motivo in sede di modello 5 è consigliabile aderire sempre a tale opzione, poiché è sempre possibile modificarla in seguito (fino al 31/12 di ogni anno), senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Tuttavia, se si opta per la modifica successivamente alla dichiarazione, sarà necessaria una formale rettifica dell’importo precedentemente dichiarato e si dovrà realizzare un secondo MAV che sostituisca il precedente.
Per quanto attiene al pagamento, questo dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è deciso di integrare la propria pensione.
Eventuali somme corrisposte a titolo di contributo modulare volontario dopo la scadenza del 31 dicembre, saranno restituite al professionista, salvo non siano trattenute a fronte di contributi obbligatori non corrisposti.
Nel caso vi sia una rettifica del reddito del professionista, successiva all’invio del modello 5, ma prima della scadenza del 31 dicembre, questa produrrà effetti anche nel calcolo del contributo modulare; anche in questo caso l’integrazione di quanto dovuto dovrà essere corrisposta entro la scadenza dell’anno solare.

Va infine rilevato come nella gestione della contribuzione modulare da parte della Cassa vi sia totale assenza di finalità lucrative e di alcuna spesa di gestione o di istruttoria; elementi questi che pesano considerevolmente quando si investe in prodotti di previdenza integrativa bancari o assicurativi.
Anche questa circostanza rende possibile all’ente retrocedere all’iscritto, sotto forma di quota di pensione, l’intera contribuzione versata e rivalutata annualmente in base al 90% del rendimento medio ottenuto dalla Cassa nell’ultimo quinquennio dall’impiego delle risorse versate.
Il rendimento conferito alla contribuzione modulare è stato prudenzialmente stabilito nella misura del 1,5% che costituisce il tasso minimo garantito all’iscritto. La quota di pensione modulare potrebbe però essere superiore se il rendimento netto del patrimonio della cassa superasse tale percentuale, così come avvenuto negli ultimi anni.
La possibilità di versare su base facoltativa contributi previdenziali aggiuntivi, anche saltuari, è strettamente correlata al fatto che nei sistemi di calcolo contributivo, come quello della nostra Cassa di previdenza, le scelte operate per assicurare la sostenibilità dei conti nel lungo periodo si riverberano anche in una potenziale non adeguatezza delle future pensioni.
La legge di stabilità del 2015 ha infatti inciso in maniera negativa anche sulle future pensioni dei liberi professionisti avendo, di fatto, elevato la tassazione sui rendimenti finanziari dei patrimoni delle Casse dal 20% al 26%.
Questo significa che, ove sia prevista una rivalutazione dei montanti contributivi legata al rendimento della gestione del patrimonio (è il caso della Cassa Forense), la stessa sarà soggetta a una maggiore tassazione (+ 6%). Secondo calcoli effettuati dall’ADEPP (l’associazione che riunisce le Casse di previdenza) un aumento dal 20% al 26% dei rendimenti finanziari comporterà un taglio sugli importi delle future pensioni del 10% che va ad aggiungersi alla riduzione generalizzata dovuta ai sistemi di calcolo più severi adottati dalle Casse.
Per questo è opportuno effettuare adeguate valutazioni in tema di integrazione contributiva pro-futuro una volta conosciuta l’ipotesi di pensione (che si può calcolare con il sistema di simulazione presente sul sito della Cassa accedendo alla propria posizione personale), verificati gli anni necessari per il conseguimento del trattamento di vecchiaia, valutata la percentuale di reddito professionale prodotto che può essere destinata a tale fine.
Nel caso in cui il professionista vada in pensione precocemente o nel caso di premorienza, è importante segnalare che, la pensione modulare, al contrario della pensione di base, non è soggetta ad alcuna riduzione.
Secondo i dati di cassa forense la facoltà di scelta del contributo modulare è stata esercitata nel 2017 da poco meno del 7% degli iscritti con un costante incremento nell’ultimo triennio.

Volendo concludere, la quota modulare, che genera una prestazione calcolata con il metodo contributivo (mentre il contributo obbligatorio alimenta la pensione di base prodotta con il sistema retributivo ancora vigente per la Cassa avvocati), è volta a migliorare il livello di adeguatezza della pensione del professionista con dei versamenti che, in quanto flessibili e variabili annualmente, deducibili ai fini IRPEF (salvo quanto sopra precisato per i c.d. regimi forfettari), possono meglio adattarsi alle entrate del professionista ancora attivo ed alle esigenze future di chi si pone in quiescenza, anche al fine di mitigare l’impatto negativo introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 sopra ricordata.

Infine Vi ricordiamo che per informazioni relative a questa opportunità o comunque per tutte le problematiche previdenziali e assistenziali, è attivo, ogni martedì mattina, lo sportello di consulenza del Sindacato Avvocati presso i locali posti al piano 0 del Palazzo di Giustizia, gestito dai colleghi Urbano Rosa e Massimo Capialbi.
Vi aspettiamo.
Il Sindacato Avvocati Firenze e Toscana